Control Plus International BV

Condizioni generali

Le condizioni generali di Control Plus International BV (versione 2018-001) per software, hosting e servizi Controlplus.

Articolo 1. Definizioni

Nel presente articolo sono definiti alcuni termini che nelle presenti condizioni generali sono riportati con iniziale maiuscola. Le definizioni utilizzate hanno il medesimo significato sia al plurale sia al singolare, salvo che dal contesto debba desumersi diversamente.

1.1 Apparecchiature: l'hardware gestito dal Fornitore (ivi compreso il Software di sistema) mediante il quale vengono erogati i Servizi, nei limiti di quanto specificato nel Contratto.

1.2 ASP: Servizio consistente nella messa a disposizione a distanza, per l'utilizzo tramite una WAN, del Software indicato nel Contratto.

1.3 Disponibilità: il periodo durante il quale il Committente può disporre dell'ASP, misurato in percentuale rispetto al numero di Ore lavorative annue, escluse le Ore lavorative annue durante le quali vengono eseguiti interventi di manutenzione.

1.4 Allegati: i documenti allegati al Contratto che ne costituiscono parte integrante.

1.5 Servizi: le attività che il Fornitore deve svolgere a favore del Committente e le prestazioni da eseguire nell'ambito delle stesse, come ulteriormente specificato nel Contratto.

1.6 Servizio continuativo: Servizi aventi carattere continuativo e non progettuale.

1.7 Giorni festivi: Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Pentecoste e Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano, Festa del Re (27 aprile) ed eventuali altri giorni festivi stabiliti dalle autorità pubbliche o di comune accordo tra le parti.

1.8 Specifiche funzionali: un'elaborazione dettagliata basata sui requisiti funzionali, contenente specifiche scritte raccolte in un documento nel quale sono descritte, tra l'altro, le funzioni e le strutture dei dati da includere nel Sistema, in modo tale da consentire al Fornitore e/o a un terzo di basarvi un progetto tecnico.

1.9 Comunicazione di approntamento: la comunicazione scritta del Fornitore al Committente con cui si informa che un oggetto concordato di accettazione può essere sottoposto a una prova di accettazione.

1.10 Difetto: un'imperfezione del Software a causa della quale il Software non risulta conforme alle Specifiche funzionali concordate.

1.11 Installazione: Servizio consistente nella parametrizzazione o in altra configurazione, regolazione e preparazione delle Apparecchiature e/o del Software, compresa la relativa Installazione, ai fini della messa in uso e della familiarizzazione con il Sistema degli amministratori designati dall'Acquirente.

1.12 Implementazione: Servizio consistente nella messa in operatività tecnica delle Apparecchiature e/o nell'installazione e configurazione del Software sulle Apparecchiature{e/o apparecchiature} e nel relativo collegamento tecnico all'Infrastruttura ICT.

1.13 Infrastruttura ICT: l'ambiente sia fisico sia logico del Committente (spazi fisici, apparecchiature, software client, componenti di rete ecc.) dal quale il Committente utilizzerà il Software.

1.14 Applicazione del cliente: il software acquisito in licenza dal Committente che quest'ultimo installa o fa installare sulle Apparecchiature.

1.15 Interfaccia: software che consente lo scambio di dati tra le Apparecchiature e/o le Applicazioni del cliente e l'Infrastruttura ICT e/o i sistemi di terzi.

1.16 Fornitore: Control Plus International BV

1.17 Software su misura: il Software che il Fornitore deve realizzare e fornire specificamente per il Committente.

1.18 Collaboratori: i dipendenti del Fornitore o i terzi incaricati dal Fornitore.

1.19 Sviluppo: Servizio consistente nella realizzazione di Software su misura e/o di Interfacce.

1.20 Committente: la controparte contrattuale del Fornitore.

1.21 Contratto: un contratto stipulato tra il Committente e il Fornitore.

1.22 Software a pacchetto: Software standard il cui diritto d'uso non è concesso direttamente dal Fornitore (il licenziante è un terzo).

1.23 Software: Software standard e/o Software su misura.

1.24 Spam: qualsiasi comunicazione elettronica inviata indiscriminatamente e in grandi quantità a destinatari che non abbiano prestato il proprio consenso, fermo restando che, ai fini della determinazione della quantità, i messaggi il cui contenuto sostanziale non differisce significativamente sono considerati identici. Per spam si intende altresì qualsiasi comunicazione elettronica il cui indirizzo del mittente sia contraffatto o la cui origine sia stata intenzionalmente resa difficilmente rintracciabile, ad esempio mediante l'uso di proxy aperti, relay aperti e/o intestazioni di protocollo contraffatte, indipendentemente dalla quantità inviata.

1.25 Software standard: il software informatico che il Fornitore deve fornire, diverso dal Software su misura.

1.26 Disservizio: qualsiasi scostamento imputabile al Fornitore rispetto al livello di servizio concordato tra il Committente e il Fornitore, a causa del quale il Committente non abbia potuto utilizzare un Servizio continuativo per oltre quindici (15) minuti, indipendentemente dal fatto che sia causato da un Difetto.

1.27 Assistenza: Servizio continuativo consistente nel fornire informazioni agli utenti del Committente in merito all'utilizzo dei Servizi, nonché nell'offrire la possibilità di effettuare Segnalazioni durante le Ore lavorative.

1.28 WAN: rete geografica.

1.29 Giorni lavorativi: i giorni di calendario, esclusi i fine settimana, i Giorni festivi e i giorni preventivamente comunicati dal Fornitore.

1.30 Ore lavorative: le ore dei Giorni lavorativi dalle 09.00 alle 17.00.

Articolo 2. Applicabilità delle condizioni generali e conclusione dei Contratti

2.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte del Fornitore, nonché a tutti i Contratti e ai Contratti da essi derivanti tra il Fornitore e il Committente.

2.2 Un'offerta emessa dal Fornitore è valida per dieci (10) giorni, salvo diversa indicazione nella relativa offerta.

2.3 Un Contratto tra il Committente e il Fornitore si perfeziona a seguito della sottoscrizione di entrambe le parti.

Articolo 3. Termini e pianificazione

3.1 Tutti i termini indicati dal Fornitore sono stimati secondo le migliori conoscenze disponibili e non hanno mai carattere essenziale.

3.2 Qualora lo svolgimento delle attività subisca o rischi di subire ritardi, il Fornitore ne informerà il Committente, indicando la causa del ritardo e le conseguenze prevedibili sul termine di consegna.

Articolo 4. Prezzi e tariffe

4.1 Tutti i prezzi e le tariffe sono espressi in euro, al netto dell'IVA e degli altri tributi imposti dalle autorità pubbliche.

4.2 Le spese di viaggio e le eventuali spese di soggiorno sono addebitate separatamente.

4.3 Il Fornitore ha facoltà di adeguare i prezzi e le tariffe concordati di una percentuale pari all'indice dei prezzi orari dei servizi alle imprese, comprensivo delle remunerazioni straordinarie, pubblicato dal CBS con base 2000=100. Le modifiche dei prezzi e delle tariffe avvengono una volta all'anno e sono comunicate per iscritto dal Fornitore al Committente almeno un (1) mese prima della data di entrata in vigore. Qualora il Fornitore aumenti i prezzi e le tariffe concordati di una percentuale superiore a quella sopra indicata, il Committente ha facoltà, entro trenta giorni (30) dal ricevimento della comunicazione, di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalla data di entrata in vigore delle modifiche.

4.4 Oltre a quanto previsto nel comma precedente, il Fornitore ha facoltà di ripercuotere immediatamente sui propri prezzi e tariffe le variazioni di prezzo dei propri fornitori.

Articolo 5. Fatturazione e pagamento

5.1 Tutte le fatture devono essere pagate dal Committente entro quattordici (14) giorni dalla data della fattura. Qualora il Committente non paghi entro il termine previsto, il Committente è tenuto a corrispondere al Fornitore, senza necessità di alcuna costituzione in mora, gli interessi legali di mora per le transazioni commerciali sull'importo della fattura, con un minimo di €250,- (diconsi duecentocinquanta euro).

5.2 Qualora il Committente continui a omettere il pagamento dell'importo dovuto anche dopo la costituzione in mora, il Fornitore può esigere il rimborso delle spese stragiudiziali, stabilito in misura minima pari al 15% dell'importo dovuto e comunque non inferiore a € 500,- (diconsi cinquecento euro). In tal caso, il Fornitore ha altresì facoltà di sospendere i propri Servizi al Committente previa diffida scritta.

5.3 I pagamenti del Committente devono essere effettuati senza sconti, detrazioni o altre compensazioni, salvo diverso accordo espresso tra le parti.

Articolo 6. Garanzie

6.1 Il Committente non può far valere alcuna garanzia qualora si trovi, sotto qualsiasi profilo, in mora nei confronti del Fornitore.

6.2 Il Fornitore garantisce che i propri Servizi saranno eseguiti con competenza professionale.

Articolo 7. Disciplina della cessazione dei servizi

7.1 In caso di cessazione di un Servizio continuativo, il Fornitore, alla prima richiesta del Committente, avvierà consultazioni con quest'ultimo in merito alle eventuali attività di trasferimento necessarie da eseguire a cura del Fornitore, quali il trasferimento e/o la distruzione dei dati e delle Applicazioni del cliente, nonché alla tempistica entro la quale tali attività dovrebbero essere eseguite. Qualora il Committente non presenti la richiesta di cui al presente comma entro un (1) mese dalla cessazione del Servizio continuativo, il Fornitore ha facoltà di distruggere i dati, le Applicazioni del cliente, le Interfacce e le eventuali altre informazioni del Committente presenti sulle Apparecchiature.

7.2 Tutte le attività svolte dal Fornitore nell'ambito del presente articolo sono fatturate a consuntivo alle tariffe vigenti in quel momento.

Articolo 8. Riservatezza

8.1 Le parti osserveranno la più rigorosa riservatezza riguardo alle informazioni relative alle rispettive organizzazioni, Apparecchiature, Software, Applicazioni del cliente, Interfacce, dati e Infrastrutture ICT, nonché a qualsiasi altra informazione di cui conoscevano o avrebbero dovuto conoscere la natura riservata. Salvo previo consenso scritto dell'altra parte, ciascuna parte si asterrà dal mettere a disposizione di terzi le informazioni e i supporti di dati di cui dispone relativi alla controparte e li divulgherà al proprio personale esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione delle prestazioni concordate.

Articolo 9. Diritti d'uso e manleve

9.1 Il Committente ha diritto di utilizzare il Software per lo scopo per il quale il Fornitore lo ha messo a sua disposizione. Qualora e nella misura in cui all'utilizzo del Software si applichino condizioni, anche aggiuntive, del Fornitore o di fornitori terzi, consegnate al Committente dal Fornitore o che il Committente conosce o dovrebbe conoscere, tali condizioni devono essere rigorosamente rispettate.

9.2 Qualora e nella misura in cui il Fornitore, in forza di un Contratto con il Committente, effettui riproduzioni e/o modifiche delle Applicazioni del cliente rilevanti ai fini del diritto d'autore, il Committente garantisce che il Fornitore dispone di tutti i diritti d'uso sulle Applicazioni del cliente necessari a tal fine.

9.3 Le parti si manlevano reciprocamente dalle pretese di terzi relative a violazioni, anche asserite, della proprietà intellettuale di terzi causate dall'utilizzo del Software o dell'Applicazione del cliente.

9.4 Il Fornitore manleva il Committente esclusivamente a condizione che quest'ultimo informi senza indugio il Fornitore di tale pretesa o domanda e consenta al Fornitore di assumere in via esclusiva la difesa rispetto alla stessa. Il Fornitore non manleva il Committente qualora la violazione, anche asserita, sia imputabile al Committente.

Articolo 10. Durata e cessazione

10.1 Il Contratto è stipulato per il periodo in esso stabilito. Alla scadenza di tale periodo, il Contratto si rinnova tacitamente per un periodo di durata pari a quello originario, salvo che una delle parti abbia comunicato per iscritto la propria intenzione di non rinnovarlo, rispettando un termine di preavviso di almeno tre (3) mesi.

10.2 Qualora il Contratto non preveda una durata determinata, esso ha una durata iniziale di un (1) anno.

10.3 Non è ammesso il recesso anticipato dal Contratto. In deroga a quanto precede nel presente comma, il Fornitore può recedere anticipatamente rispettando un termine di preavviso di tre (3) mesi.

10.4 Qualora e nella misura in cui sia consentita dalle precedenti disposizioni del presente articolo, la disdetta o il recesso devono essere comunicati mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, contenente la relativa dichiarazione.

10.5 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte e contenente la dichiarazione di risoluzione, qualora l'altra parte incorra in un inadempimento imputabile del Contratto e vi persista anche dopo una regolare costituzione in mora che le conceda un termine ragionevole per adempiere.

10.6 Ciascuna parte ha facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato, senza necessità di alcun sollecito o costituzione in mora, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la controparte richieda una sospensione dei pagamenti o tale sospensione le sia concessa; sia presentata istanza di fallimento nei confronti dell'altra parte o ne sia dichiarato il fallimento; l'impresa dell'altra parte venga posta in liquidazione o cessi la propria attività, per ragioni diverse da un'aggregazione di imprese; una parte rilevante del patrimonio dell'altra parte o l'infrastruttura utilizzata per il Contratto siano sottoposte a pignoramento o sequestro; ovvero l'altra parte debba essere considerata non più in grado di adempiere le obbligazioni derivanti dal Contratto.

10.7 Qualora il Committente risolva il Contratto, perde il diritto al risarcimento dei danni.

Articolo 11. Responsabilità

11.1 La responsabilità del Fornitore per ciascun evento, intendendosi una serie di eventi come un unico evento, è limitata ai danni diretti e, al massimo, all'importo del prezzo pattuito per il relativo Contratto, al netto dell'IVA. Qualora il Contratto sia un contratto di durata superiore a un (1) anno, la responsabilità è limitata al prezzo complessivo pattuito per tale Contratto per un (1) anno, al netto dell'IVA. In ogni caso, la responsabilità massima del Fornitore è limitata a €25.000,- (diconsi venticinquemila euro). Per danni diretti si intendono esclusivamente: a. le spese ragionevoli sostenute dal Committente per rendere la prestazione del Fornitore conforme al Contratto; b. le spese ragionevoli sostenute dal Committente per rintracciare e/o ripristinare i propri dati perduti a seguito di una perdita di dati imputabile al Fornitore superiore a ventiquattro (24) ore, esclusivamente qualora e nella misura in cui il Committente non abbia avuto la possibilità di effettuare copie di sicurezza o copie cartacee dei dati in questione; c. le spese ragionevoli sostenute dal Committente per mantenere necessariamente operativi più a lungo il proprio sistema o i propri sistemi preesistenti e le relative dotazioni, qualora il Fornitore non abbia effettuato la consegna entro una data essenziale concordata per iscritto tra le parti; d. le spese ragionevoli sostenute dal Committente per accertare la causa e l'entità del danno diretto; e. le spese ragionevoli sostenute per prevenire o limitare il danno.

11.2 La limitazione di responsabilità di cui al comma precedente non si applica ai danni derivanti da morte o lesioni personali; in tal caso, la responsabilità è limitata all'importo che l'assicuratore del Fornitore corrisponderà a tale titolo.

11.3 È esclusa la responsabilità per danni indiretti e per qualsiasi altra forma di danno diversa da quelle indicate al comma 1.

11.4 La responsabilità del Fornitore per un inadempimento imputabile del Contratto sorge soltanto dopo che il Fornitore sia stato regolarmente costituito in mora mediante lettera raccomandata contenente la costituzione in mora e l'assegnazione di un termine ragionevole per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, e persista nell'inadempimento anche dopo la scadenza di tale termine.

11.5 Condizione per il sorgere di qualsiasi diritto al risarcimento è che il danno sia comunicato al Fornitore per iscritto, con una descrizione quanto più dettagliata possibile, non appena possibile dopo che se ne sia venuti a conoscenza e, in ogni caso, entro sei (6) settimane da tale momento.

Articolo 12. Forza maggiore

12.1 Nessuna delle parti è tenuta ad adempiere un'obbligazione derivante da un Contratto qualora ne sia impedita da forza maggiore. Per forza maggiore in capo al Fornitore si intendono, tra l'altro, l'inadempimento non imputabile delle obbligazioni da parte di un fornitore del Fornitore, la malattia del personale, le inondazioni, le interruzioni di Internet, gli incendi, il surriscaldamento, la polvere, gli attentati terroristici e/o gli atti di guerra.

12.2 Qualora la situazione di forza maggiore si protragga per oltre novanta (90) giorni, le parti hanno diritto di porre fine al Contratto con effetto immediato mediante lettera raccomandata contenente la relativa dichiarazione, senza essere reciprocamente tenute ad alcun risarcimento. Le prestazioni già eseguite in forza del Contratto saranno liquidate tra le parti proporzionalmente.

Articolo 13. Protezione dei dati personali

13.1 Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito: GDPR) e/o di altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, il Fornitore sarà considerato il “responsabile del trattamento” e il Committente il “titolare del trattamento”.

13.2 Il Committente è consapevole che, in qualità di titolare del trattamento ai sensi del GDPR, è tenuto a rispettare i requisiti del GDPR.

13.3 Le parti stipuleranno un accordo sul trattamento dei dati personali, che sarà considerato un Allegato.

13.4 Le parti dichiarano di manlevarsi reciprocamente da qualsiasi pretesa di terzi, inclusa l'Autorità olandese per la protezione dei dati personali, derivante dalla violazione, da parte della parte tenuta alla manleva, dei propri obblighi ai sensi del GDPR e delle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 14. Cessione e subappalto

14.1 Il Fornitore ha facoltà di avvalersi di terzi nell'esecuzione di un Contratto. Il ricorso a terzi lascia impregiudicate la responsabilità del Fornitore e le relative limitazioni previste all'articolo 11.

14.2 Il Committente non può trasferire diritti e/o obbligazioni a terzi senza il previo consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore ha in ogni momento facoltà di subordinare tale trasferimento a condizioni.

Articolo 15. Proprietà intellettuale

15.1 Il Fornitore concede con il presente atto al Committente un diritto d'uso non esclusivo, non trasferibile e irrevocabile sul Software concordato, per la durata del Contratto.

15.2 Il Committente non può riprodurre, in tutto o in parte, il Software, esaminarlo o farlo esaminare, metterlo a disposizione di terzi, modificarlo o affidarne la manutenzione a soggetti diversi dal Fornitore.

15.2 In caso di Software a pacchetto, il Fornitore provvede alla conclusione di un contratto di licenza tra il Committente e il relativo fornitore terzo.

15.3 Il Fornitore non trasferisce in alcun modo al Committente i diritti di proprietà intellettuale sul Software, neppure sul Software su misura sviluppato specificamente per il Committente o che il Fornitore svilupperà in futuro specificamente per il Committente.

15.4 Il Fornitore è legittimato a mettere il Software a disposizione del Committente conformemente alle disposizioni del Contratto. Il Fornitore garantisce al Committente che l'utilizzo del Software alle condizioni del Contratto non viola diritti di terzi, salvo per quanto riguarda componenti a codice sorgente aperto.

15.5 Il Fornitore manleva il Committente dalle pretese di terzi relative alla violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale, incluse pretese analoghe concernenti conoscenze tecniche riservate, concorrenza sleale e fattispecie simili.

15.6 La manleva prevista all'articolo 15.5 non si applica alle opere fornite al Committente con licenza a codice sorgente aperto. Qualora terzi lamentino violazioni di diritti di proprietà intellettuale in tali opere, il Fornitore provvederà quanto prima a modificarle in modo tale da far cessare la violazione.

Articolo 16. Fornitura di informazioni

16.1 Su richiesta del Fornitore, il Committente fornirà tempestivamente e integralmente tutte le informazioni richieste necessarie alla corretta esecuzione del Contratto.

16.2 Qualora i dati necessari all'esecuzione non siano messi a disposizione del Fornitore, ovvero non lo siano tempestivamente, integralmente, nel formato di dati digitale richiesto dal Fornitore o conformemente agli accordi, oppure qualora il Committente non adempia in altro modo alle proprie obbligazioni, il Fornitore ha diritto di sospendere l'esecuzione delle proprie attività previa diffida scritta. Il Fornitore ha facoltà di addebitare al Committente i costi aggiuntivi sostenuti a tale riguardo, secondo i prezzi e le tariffe del Fornitore applicabili e vigenti in quel momento.

Articolo 17. Legge applicabile e controversie

17.1 Tutti i Contratti conclusi tra il Fornitore e il Committente sono disciplinati dal diritto dei Paesi Bassi.

17.2 Le controversie derivanti da un Contratto tra il Fornitore e il Committente sono sottoposte al giudice competente del circondario in cui ha sede il Fornitore.

17.3 Una controversia si considera insorta quando la parte più diligente ne dichiara l'esistenza, descrivendone l'oggetto nel modo più preciso possibile.

17.4 Quanto disposto all'articolo 16.2 lascia impregiudicato l'obbligo delle parti di adoperarsi al massimo per risolvere, per quanto possibile di comune accordo, le controversie connesse all'esecuzione del Contratto.

Articolo 18. Disposizioni generali

18.1 Qualora una delle disposizioni delle presenti condizioni generali sia nulla o venga annullata, le restanti disposizioni rimarranno pienamente efficaci e le parti avvieranno consultazioni per concordare una nuova disposizione che preservi, per quanto possibile, la natura e la finalità della disposizione nulla o annullata.

18.2 Qualora e nella misura in cui sussistano contraddizioni tra le presenti condizioni generali e un Contratto, prevalgono le disposizioni del Contratto.

18.3 Qualora e nella misura in cui sussistano contraddizioni tra un Contratto e i relativi Allegati, prevalgono le disposizioni del Contratto.

18.4 Qualora e nella misura in cui sussistano contraddizioni tra gli Allegati, prevalgono le disposizioni dell'Allegato con il numero più basso.

18.5 Qualora il Fornitore svolga per il Committente attività non previste al momento della stipula del Contratto, tali attività sono eseguite a consuntivo alle tariffe vigenti in quel momento.

Servizi a progetto

Articolo 19. Specifiche

19.1 Qualora e nella misura in cui siano previste attività di conversione dei dati e/o di Sviluppo, il Fornitore esaminerà in quale misura e con quali modalità i dati del software esistente del Committente possano essere convertiti per il Sistema. Qualora da tale esame risulti necessario sviluppare un software di conversione, il Fornitore sottoporrà all'approvazione del Committente le Specifiche funzionali di tale software di conversione, che sarà qualificato come Software su misura.

19.2 In assenza di Specifiche funzionali all'inizio dello Sviluppo, queste saranno predisposte sulla base dei requisiti funzionali del Committente. Il Committente approverà le Specifiche funzionali elaborate e avrà facoltà di negare la propria approvazione nella misura in cui esse non siano conformi ai requisiti e alle esigenze previamente formalizzati per iscritto.

Articolo 20. Prestazioni supplementari

20.1 Qualora il Fornitore ritenga necessarie prestazioni supplementari, ne darà comunicazione scritta al Committente quanto prima, indicandone la presunta causa.

20.2 Per “prestazioni supplementari” si intendono le modifiche aggiuntive richieste e le funzionalità ulteriori richieste per il Software e/o le Apparecchiature, oppure i Servizi aggiuntivi.

20.3 Il Committente può sottoporre le prestazioni supplementari a una prova di accettazione come descritta all'Articolo 22.

Articolo 21. Implementazione

21.1 Nell'ambito dell'Installazione, il Fornitore può effettuare una prova volta ad accertare, per propria verifica, il corretto funzionamento delle Apparecchiature e/o del Software, sia nei singoli componenti sia nel loro insieme.

21.2 Non appena il Fornitore ritenga completata l'Installazione, potrà darne comunicazione scritta al Committente. Tale comunicazione lascia impregiudicate le disposizioni del Contratto in materia di accettazione e garanzia.

Articolo 22. Accettazione

22.1 La prova di accettazione può riguardare le Apparecchiature e/o il Software, di seguito denominati oggetto dell'accettazione.

22.2 Durante la prova di accettazione, il Fornitore assisterà il Committente, su richiesta di quest'ultimo, alle tariffe vigenti in quel momento.

22.3 Il Committente dovrà aver eseguito la prova di accettazione entro venti (20) Giorni lavorativi dalla data della Comunicazione di approntamento.

22.4 Entro tre (3) Giorni lavorativi dall'esecuzione della prova di accettazione, il Committente trasmetterà al Fornitore un verbale datato della prova. In tale verbale saranno riportati gli eventuali Difetti riscontrati, sarà indicato se l'insieme funziona correttamente e sarà altresì precisato se l'oggetto dell'accettazione sia stato accettato o meno.

22.5 I Difetti di lieve entità, ossia quelli che per natura e/o numero non impediscono ragionevolmente la messa in uso a fini aziendali, non costituiscono motivo per negare l'accettazione, fermo restando l'obbligo del Fornitore di porvi rimedio gratuitamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.

22.6 Entro venti (20) Giorni lavorativi dalla data del verbale di cui al comma 4 del presente articolo, il Fornitore eliminerà a proprie spese i Difetti riportati nel verbale.

22.7 Qualora il Committente non abbia accettato quanto dichiarato pronto in occasione della prima prova di accettazione, la prova sarà ripetuta entro e non oltre dieci (10) Giorni lavorativi dall'eliminazione dei Difetti segnalati. Le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

22.8 Qualora il Committente accetti quanto dichiarato pronto, la data in cui il relativo verbale è sottoscritto dal Committente sarà considerata la data di accettazione.

22.9 Qualora, per scelta del Committente comunicata tempestivamente per iscritto al Fornitore, la prova di accettazione non venga effettuata o venga effettuata solo parzialmente e il Committente metta in uso quanto dichiarato pronto, la data di messa in uso sarà considerata la data in cui il Committente ha tacitamente accettato l'oggetto dell'accettazione.

Servizi continuativi

Articolo 23. Gestione

23.1 Il Fornitore provvederà affinché le attività rientranti nella manutenzione siano iniziate e completate quanto prima. Tutte le attività di manutenzione saranno eseguite dal Fornitore, in linea di principio e per quanto possibile, da remoto presso il Committente. A tal fine, il Fornitore predisporrà una connessione VPN.

23.2 Il Committente consentirà al Fornitore l'accesso alle Apparecchiature necessario per la Manutenzione e metterà gratuitamente a disposizione del Fornitore il software e gli archivi di dati per un numero sufficiente di ore consecutive.

23.3 Il Committente adotterà le misure ragionevolmente esigibili per evitare danni alle Apparecchiature, al Software e/o agli archivi di dati durante l'esecuzione delle attività previste dal Contratto. L'adempimento omesso o insufficiente di tale obbligo da parte del Committente costituisce motivo di esclusione della responsabilità del Fornitore.

Articolo 24. Assistenza

24.1 Qualora una richiesta di assistenza riguardi un Disservizio, il Fornitore prenderà in carico la segnalazione soltanto se il Difetto è dimostrabile e riproducibile.

24.2 Il ripristino di dati corrotti o perduti, qualora la corruzione o la perdita sia imputabile al Committente, non rientra negli obblighi di assistenza del Fornitore e sarà eseguito a consuntivo.

Articolo 25. Obbligo di diligenza del Committente e utilizzo dell'infrastruttura

25.1 Il Committente non dovrà, mediante azioni od omissioni, causare perturbazioni dirette o indirette al funzionamento, anche parziale, dell'infrastruttura del Fornitore, dell'infrastruttura di terzi e/o delle Interfacce tra tali infrastrutture a causa del contenuto o del volume del traffico di dati.

25.2 Qualora, a giudizio del Fornitore, sorga un pericolo per il regolare funzionamento dell'infrastruttura del Fornitore e/o per l'erogazione dei servizi ai suoi committenti, ad esempio, a titolo non esaustivo, infezioni da virus, attacchi di negazione del servizio, scansioni delle porte, intrusioni informatiche, Spam effettuati dal Committente o per suo conto, o altrimenti, il Fornitore potrà impartire istruzioni che il Committente dovrà eseguire senza indugio, nonché sospendere in tutto o in parte l'erogazione dei servizi finché persista tale pericolo.

25.3 Il Committente è costituito in mora senza necessità di ulteriori intimazioni qualora non ottemperi senza indugio alle istruzioni di cui al comma precedente.

25.4 Il Fornitore offre i propri Servizi secondo una politica di utilizzo corretto. Ciò significa che, in linea di principio, non impone limitazioni alla natura e all'entità dell'utilizzo dei Servizi imputabile al Committente, diverse da quelle previste al comma 2 del presente articolo. Resta tuttavia inteso che il Fornitore si riserva il diritto di adottare misure in caso di utilizzo eccessivo, ossia significativamente superiore a quello del committente medio. Il Committente deve, senza indugio dopo la prima comunicazione del Fornitore, adottare misure per porre fine a tale carico eccessivo. Il Fornitore ha facoltà di sospendere i Servizi qualora il carico eccessivo persista. Il Fornitore addebiterà al Committente i costi connessi a tale carico eccessivo ai prezzi e alle tariffe vigenti in quel momento. Per carico eccessivo si intende altresì un utilizzo eccessivamente elevato della capacità di elaborazione, memoria, rete e disco, nonché un ricorso eccessivo all'Assistenza e alla gestione.

25.5 Il Committente si asterrà dall'utilizzare i Servizi per atti e/o comportamenti contrari alla legge, incluso il codice penale dei Paesi Bassi, alla netiquette, ossia alle regole di condotta su Internet, al Contratto e alle condizioni generali, nonché dall'utilizzare altrimenti i Servizi in modo tale da esporre il Fornitore a pubblicità negativa.

25.6 Fermo restando quanto precede, il Committente si asterrà dall'utilizzare i Servizi per diffondere o agevolare lo Spam, ivi compresi il mantenimento di relay SMTP e/o proxy aperti, il mantenimento di proxy aperti, l'ospitalità o il far ospitare siti web pubblicizzati mediante messaggi non richiesti e la fornitura di servizi DNS per tali siti web.

25.7 L'onere di dimostrare che il destinatario abbia prestato il previo consenso, in caso di comunicazioni inviate in grandi quantità dal Committente o per suo conto, grava sul Committente. Qualora il previo consenso del destinatario sia stato prestato tramite posta elettronica, un sito web o un altro mezzo elettronico privo di garanzie di identificazione del mittente, esso si considera provato soltanto se il destinatario ha confermato il proprio consenso al Committente.

25.8 In caso di violazione del presente articolo, il Committente è responsabile dei danni causati dalla diffusione di Spam. Il danno comprende altresì il compenso per il tempo impiegato dal Fornitore per ottenere la rimozione degli indirizzi IP del Fornitore e degli altri suoi Committenti inseriti, a seguito dello Spam, nelle liste di blocco degli operatori antispam, nonché i costi derivanti dalla gestione dei reclami relativi allo Spam diffuso dal Committente.

25.9 Il Committente si asterrà dal rivendere e/o concedere nuovamente in locazione i Servizi senza il previo consenso scritto del Fornitore.

25.10 Per ogni violazione delle disposizioni del presente articolo, il Fornitore ha facoltà di porre fine al Contratto ovvero di interrompere o sospendere, in tutto o in parte, l'erogazione dei propri servizi, fermo restando l'obbligo del Committente di pagare le rate residue del Contratto.

25.11 Qualora in qualsiasi momento risulti che il Committente è in grado di accedere ai livelli di rete del Fornitore, il Committente è tenuto a segnalarlo immediatamente al Fornitore.

Articolo 26. Fornitura di beni

26.1 Il Fornitore può fornire al Committente le Apparecchiature e/o il Software, inclusi i relativi materiali e la Documentazione.

26.2 Il luogo di consegna sarà concordato tempestivamente tra le parti. In ogni caso, il Committente dovrà informarsi tempestivamente presso il Fornitore in merito al luogo di consegna.

26.3 Il Committente provvede all'idoneità del luogo di consegna e/o dell'Infrastruttura ICT. Il Fornitore informerà il Committente tempestivamente, per iscritto e in modo completo in merito ai requisiti specifici e alle eventuali modifiche degli stessi.

26.4 Il Fornitore ha facoltà, fino a due settimane prima della consegna, di ispezionare il luogo di consegna e/o l'Infrastruttura ICT e di esigere dal Committente che siano adeguati qualora non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19.3. La comunicazione della non conformità ai requisiti stabiliti dal Fornitore sarà effettuata per iscritto e con il maggior dettaglio ragionevolmente possibile. Il mancato esercizio di tale facoltà di ispezione non comporta che il rischio relativo alla mancata o insufficiente idoneità del luogo di consegna e/o dell'Infrastruttura ICT sia posto a carico del Fornitore.

26.5 Dopo la consegna, il Fornitore può richiedere al Committente di sottoscrivere un'attestazione di avvenuta consegna.

26.6 Il Fornitore trasferisce la proprietà delle Apparecchiature al Committente con riserva di proprietà fino al pagamento integrale delle relative Apparecchiature da parte del Committente.

26.7 La garanzia sulle Apparecchiature corrisponde a quella ottenuta dal Fornitore dal fornitore terzo, salvo diverso accordo tra le parti.

Servizi ospitati

Articolo 27. ASP

27.1 Il Fornitore garantisce una Disponibilità del servizio ASP da esso erogato pari al 99.6%, salvo forza maggiore, da misurarsi a decorrere dalla data di consegna.

27.2 Il Fornitore è legittimato a mettere l'ASP a disposizione del Committente e manleva quest'ultimo dalle pretese di terzi relative a violazioni di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che il Committente informi senza indugio il Fornitore di tale pretesa o domanda e consenta al Fornitore di assumere in via esclusiva la relativa difesa. Il Fornitore non manleva il Committente qualora la violazione, anche asserita, sia imputabile al Committente.

27.3 Il Committente è consapevole che modifiche ai propri sistemi, o ai sistemi di terzi da esso utilizzati, e/o all'infrastruttura possono comportare una riduzione o la mancanza di disponibilità delle Interfacce con l'ASP.

27.4 Il Committente è consapevole che l'introduzione tempestiva di modifiche alle Interfacce a seguito di modifiche effettuate da terzi dipende anche dalla tempestiva disponibilità delle specifiche modificate delle relative Interfacce.

Articolo 28. Servizi di prenotazione

28.1 Il servizio di prenotazione è una particolare forma di servizio ASP che consente la conclusione di un contratto tra il Committente e un terzo.

28.2 Ai servizi di prenotazione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari relative ai servizi elettronici.

Altri servizi

Articolo 29. Corsi di formazione

29.1 L'annullamento e/o lo spostamento dei Corsi di formazione da parte del Committente sono consentiti soltanto fino a due settimane prima della data prevista per il Corso. L'annullamento dei Corsi di formazione oltre tale termine comporta l'addebito di costi: fino a una (1) settimana prima dovrà essere corrisposto il 50% dei costi concordati, mentre oltre tale termine dovrà essere corrisposto il 100%.

29.2 Il Fornitore può annullare il Corso di formazione fino a una (1) settimana prima del suo svolgimento, senza che sia dovuto alcun rimborso di costi da entrambe le parti. Oltre tale termine, il Fornitore concederà uno sconto del 50% sui Corsi di formazione. Gli importi già pagati dal Committente saranno rimborsati senza indugio.